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Il titolare del permesso deve:
- 1)svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
- 3)entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria;
- 4)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
- 5)conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
- 6)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
- 7)osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 31 gennaio 1991
