Art. 38 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
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L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di cui all'articolo 5 a mezzo di societa' controllate. Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovra' essere sempre in posizione maggioritaria. Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'art. 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle societa' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi articoli 47 e 53, sono emanati d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.
Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 29 dicembre 1996
