((L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati. I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione)).

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 215 parole tolte, 86 parole aggiunte.

tolto: La concessione di coltivazione non puo' eccedere i 3000 ettari e l'area relativa deve essere di forma, quadrata o rettangolareaggiunto: L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato chetolto: , eventualmente, aggiunto: eventualmente coincida con la frontiera dello Statotolto: ; se di forma rettangolare, il lato minore non puo' essere inferiore ad un quarto del lato maggiore. I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca. La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, e' riservata allo Stato. La larghezza della fascia predetta e' proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3000 ettari; essa comunque non potra' essere minore di 500 metri. Nel caso di piu' ritrovamenti, ai sensi del precedente art. 13, il titolare del permesso puo' ottenere, con le modalita' e condizioni previste dai precedenti commi, piu' aggiunto: o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazionetolto: . Qualora l'area di concessione sia contigua ad area gia' riservata allo Stato, nell'ambito aggiunto: gia' accordati. I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso tolto: di ricerca, la fascia e' delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa. La concessione puo' anche avere uno o piu' lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio e' tenuto il richiedente, puo' essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione. I lati dell'area della concessione ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri aggiunto: possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art14 · fonte del testo