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La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 17 aprile 1958
