Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa. La riduzione e' fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art12 · fonte del testo