Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613)).
Testo vigente dal 18 agosto 1967
