Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora la gara sia andata deserta il Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' ridurre la base d'asta od accordare la concessione alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art33 · fonte del testo