Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 112 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'aggiudicazione non ha effetto se non e' approvata, dal Ministro per l'industria e per il commercio, i sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Approvata l'aggiudicazione, il Ministro per l'industria e per il commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro per l'industria e per il commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art32 · fonte del testo