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La durata, della concessione e' di venti anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
