Per le imprese che svolgono attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art23 · fonte del testo