Per le imprese che svolgono attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
