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Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione lino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione. La conferma e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata, in vigore della presente legge. Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 2 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art45 · fonte del testo