In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 374/1997

    Questione infondata
    5 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) - i quali disciplinano, in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi, il versamento da parte della gestione di provenienza, a quella di destinazione, dei contributi di propria pertinenza -, <<nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale>>, in quanto il giudice 'a quò muove da una inesatta interpretazione del sistema normativo, secondo la quale il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione previdenziale di destinazione e, quindi, la possibilità futura del dipendente di usufruire delle prestazioni previdenziali corrispondenti. Invero, premesso che occorre distinguere il rapporto previdenziale-assicurativo, che riguarda, da un lato, il lavoratore (e il datore di lavoro) e, dall'altro, l'ente previdenziale alla cui gestione quegli è iscritto, dal rapporto tra i due enti previdenziali, che si instaura nel caso in cui si provveda alla ricongiunzione dei periodi assicurativi; nell'ambito del primo rapporto, il principio generale espresso dall'art. 2116 cod. civ. è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio <<di automaticità delle prestazioni>>, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione, in base al disposto dell'art. 2116 citato, <<salvo diverse disposizioni delle leggi speciali>> - il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso -, e costituisce un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 6 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;29~art6 · fonte su Normattiva