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Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:

  • 1)con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
  • 2)con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
  • 3)con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
  • 4)con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati. I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1950 al 18 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;991~art3 · fonte del testo