Art. 17 — Personale a contratto
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Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attivita' e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unita', da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliare. Detto contigente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 13 maggio 2000
