Art. 14 — Classificazione delle aziende
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Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilita' da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonche' dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo per quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella compilazione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' o della intervenuta variazione. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvedera' a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati. I titolari della aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Testo in vigore dal 13 agosto 1990 al 2 giugno 1991
