Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 14 — Soppressione di contributi

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I contributi di cui alle tabelle c e d allegate alla legge 22 luglio 1975,n.319,cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984. I contributi di cui alla tabella b allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319, nonche' quelli di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410,possono essere ridotti o soppressi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con le modalita' prescritte dall' articolo 13, terzo comma,della presente legge, in relazione all'andamento finanziario della cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988. Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410,sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia,la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla cassa. Ai fini di cui al comma precedente si applica l' articolo 13, terzo comma, della presente legge. Il contributo di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,e' soppresso a decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art14 · fonte su Normattiva