Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 17 — Comunicazioni obbligatorie alla cassa

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Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata,da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative,e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva,nonche' quelle relative allo stato di famiglia. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi,nel corso dell'anno precedente,degli imponibili irpef e dei volumi d'affari iva,qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti,si applicano i criteri di cui allo articolo 11,secondo comma. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele,e' tenuto a versare alla cassa,oltre ai contributi evasi,una somma pari ai contributi stessi.tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute fermo il disposto di cui allo articolo 18,secondo comma. L'omissione,il ritardo oltre 90 giorni e l'infedelta' della comunicazione,non seguita da rettifica entro i 90 giorni,costituiscono infrazione disciplinare. Il consiglio di amministrazione della cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi,e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge,il consiglio dello ordine,ed il consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale,devono trasmettere alla cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi,con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.successivamente,entro il mese di luglio di ciascun anno,devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma. La cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'iva le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonche' i pensionati. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi,chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad irpef percepito nell'ultimo anno,con lo obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 6 marzo 1992

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 407/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Non costituiscono irrazionale duplicazione di sanzione per uno stesso fatto le pene pecuniarie previste dagli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, in quanto si riferiscono a fatti distinti, benché connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione del reddito professionale dell'anno precedente alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, e l'altro del conseguente ritardo del pagamento dei contributi dovuti. Pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col principio ne bis in idem, ne' appare sproporzionato alla gravità delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 17 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 18 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 213/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    Nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che la destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, a titolo di sanzione - nonché delle altre fonti di suo finanziamento - sia diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente, non potendosi così configurare al riguardo una sorta di tributo fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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