Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 19 — Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge,la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa,da parte dell'obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.

Testo vigente dal 27 settembre 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 489/1989

    Questione infondata
    7 novembre 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema previdenziale forense"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Riforma del sistema previdenziale forense

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art19 · fonte su Normattiva