Art. 19 — Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge,la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa,da parte dell'obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
Testo vigente dal 27 settembre 1980
