Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 18 — Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui allo articolo 10,secondo comma,e all' articolo 11,terzo comma, sono riscossi mediante ruoli,ai sensi del sesto comma del presente articolo. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non e' dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire. 4 I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire piu' vicine. 4 Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente. 4 Tale sanzione e' pari al 30 per cento se vi e' stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; e' pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformita' al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalita' di cui al quarto comma dell'articolo 17. (3) La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e,in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17,a mezzo di ruoli da essa compilati,resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. 6 Ai fini della riscossione la cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa,approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1992, n. 141

4

La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Corte Cpstituzionale

6

La Corte Cpstituzionale con sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1997, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria."

Testo vigente dal 11 dicembre 1997

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 372/1997

    Ha colpito questo articolo
    5 dicembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria, in quanto, premesso che l'esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione ad entrate di natura non tributaria, era già stata ritenuta da questa Corte contraria ai precetti costituzionali dell'eguaglianza e della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale (v., in particolare, la sentenza n. 318 del 1995), in relazione alla questione in oggetto trovano piena applicazione i principi esposti nella sentenza n. 239 del 1997, nella quale la Corte ha posto ancora in risalto l'aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di <<graduazione>> dell'esecutività nel sistema di riscossione delle entrate di natura non tributaria, attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette - poiché esso non solo <<impone al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresì, anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilità" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie>> - giungendo alla conclusione che 'in subiecta materià sono <<carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore, nei cui confronti si procede a riscossione coattiva>>, con la evidente conseguenza della <<violazione anche del principio di cui all'art. 24 della Costituzione>>. red.: G. Leo

    Art. 18 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 407/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Non costituiscono irrazionale duplicazione di sanzione per uno stesso fatto le pene pecuniarie previste dagli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, in quanto si riferiscono a fatti distinti, benché connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione del reddito professionale dell'anno precedente alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, e l'altro del conseguente ritardo del pagamento dei contributi dovuti. Pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col principio ne bis in idem, ne' appare sproporzionato alla gravità delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

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  • Ordinanza n. 213/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    Nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che la destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, a titolo di sanzione - nonché delle altre fonti di suo finanziamento - sia diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente, non potendosi così configurare al riguardo una sorta di tributo fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art18 · fonte su Normattiva