Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 9 — Erogazioni a titolo assistenziale

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I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla cassa e dei loro familiari,a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla cassa ai sensi dell' articolo 11, e dei loro familiari,nonche' degli iscritti agli elenchi speciali di cui all' articolo 3,quarto comma,lettera b),della legge 27 novembre 1933, n. 1578,e loro familiari.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art9 · fonte su Normattiva