Il diritto all'indennita' diretta una volta tanto e' esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312. Nei casi previsti dal comma precedente la misura, dell'indennita', per l'ufficiale giudiziario e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione dello, lettera b) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, e pari ad un terzo dell'importo stesso.
Testo vigente dal 16 maggio 1955
