Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risultera' dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sara' in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art30 · fonte del testo