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Nei casi di diritto all'indennita', una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'art. 6 della legge 11 giugno 1954, n. 409, il relativo importo lordo e' pari alla somma:
- a)della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;
- b)della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85;
- c)di tante volte lire 1900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a). L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, pero', la parte di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera b).
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 10 settembre 1991
