Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 40 — Personale in prova cessato dal servizio
Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:
- a)agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
- b)agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
- a)agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
- b)ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
