Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:

  • a)agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
  • b)agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
  • a)agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
  • b)ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art40 · fonte su Normattiva