Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

Testo vigente dal 5 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;87~art5 · fonte su Normattiva