Art. 47 — Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS
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Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ad emanare i provvedimenti necessari per la sua attuazione. La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attivita' sara' accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella indicata al primo comma, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato versera' all'OPAFS il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto della parte di spese di amministrazione da essa sostenute.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 3 novembre 1977
