L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi, nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro". Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali e' esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art35 · fonte su Normattiva