Art. 21 — Restituzione dei contributi
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Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso. La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalita' previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. Il geometra puo' chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
