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I datori di lavoro che sono tenuti in virtu' della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dei l'Opera nazionale invalidi di guerra. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si richiesta della sede centrale dell'Opera, potra', in mancanza di disponibilita' da parte delle rappresentanze provinciali cui e' stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio del personale invalido eventualmente disponibile in altre province.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
