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[1]Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • 1)l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
  • 2)le generalita' degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido e' iscritto.

[2]Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art17 · fonte del testo