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Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole province alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero, sentita l'Opera nazionale invalidi, per quanto concerne la categoria degli impiegati, tenuto conto del numero degli invalidi disponibili in ogni provincia, puo' consentire che un'azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre province. Per quanto si riferisce, invece, alla mano d'opera, solo in casi eccezionali e previa motivata e documentata richiesta, potra' essere consentita la facolta' di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento ministeriale dovra' specificare le province in cui l'azienda e' autorizzata ad assumere un numero di invalidi superiore a quello prescritto, a copertura del numero non assunto in altre province. Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovra' anche essere autorizzata dallo stesso Ministero.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
