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Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole province alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.))

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. 128 parole tolte, 74 parole aggiunte.

… provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministerotolto: , sentita l'Opera nazionale invalidi, per quanto concerne la categoria degli impiegati, tenuto conto del numero degli invalidi disponibili in ogni provincia, puo' consentire che un'azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre province. Per quanto si riferisce, invece, alla mano d'opera, solo in casi eccezionali e previa aggiunto: del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, tolto: potra' essere consentita la facolta' di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento ministeriale dovra' specificare le province in cui l'azienda e' autorizzata ad assumere aggiunto: le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di aggiunto: mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, tolto: a copertura del numero non assunto in altre province. Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovra' anche essere autorizzata dallo stesso Ministero aggiunto: portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art18 · fonte del testo