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A tutti coloro - anche non militari - che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacita' lavorative in seguito a lesioni ed infermita' incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art2 · fonte del testo