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[1]Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

  • a)dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;
  • b)dal medico provinciale;
  • c)dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
  • d)da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
  • e)da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
  • f)da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

[2]I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 31 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art4 · fonte del testo