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Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:
- a)dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;
- b)dal medico provinciale;
- c)dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- d)da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
- e)da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- f)da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto. ((g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio)). ((I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)))durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 17 aprile 1963
