Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. Leggi il testo vigente →
Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilita' per riduzione di organico, dovra' essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi. Qualora si tratti di posti di gruppo A e B o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'art. 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'art. 2 per ogni venti posti di organico o frazione anche se di due soltanto. I posti iniziali di gruppo C o di ordine e i posti di subalterno saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'art. 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'art. 2, con le modalita' che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Eguale precedenza sara' data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo. I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtu' del presente articolo il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 45° anno.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
