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[1]Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:
[2]«Art. 660. - Se l'urto e' fortuito, o se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti.
[3]«Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto».
[4]«Art. 661. - Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a' carico della nave in colpa».
[5]«Art. 662. - Se vi e' colpa comune, la responsabilita' di ciascuna delle navi e' proporzionata alla gravita' delle colpe rispettivamente commesse; tuttavia, se, attese le circostanze, non si puo' determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilita' e' divisa in parti uguali.
[6]«I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri e d'altre persone che si trovano a bordo, sono sopportati dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarieta' rispetto ai terzi.
[7]«Le navi in colpa sono tenute, solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformita' del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.
[8]«Le indennita' dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza della somma distribuibile».
[9]«Art. 663. - La responsabilita' stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio».
[10]«Art. 664. - Avvenuto un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse e' tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri; a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri. « E' egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ave trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove e' diretta. « Il proprietario della nave non e' responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni ».
[11]« Art. 665. - Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un'altra nave, sia alle persone e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto ».
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
