Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 923 del Codice di commercio e' modificato come segue:
tolto: « Art. 923. - Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e con il decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art16 · fonte del testo