Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 385 del Codice per la marina mercantile e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
tolto: « Art. 385. - Il capitano, il quale omette, quando cio' non esponga a grave pericolo la nave, l'equipaggio, ed i passeggeri, di prestare assistenza alle persone, anche nemiche, trovate in mare in pericolo di vita, e' punito con multa da L. 1.000 a 2000 e puo' inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.
tolto: « Alla stessa pena soggiace il capitano, il quale, nel caso di urto della sua con altra neve, omette nelle condizioni suindicate, di prestare assistenza all'altra nave; al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri, e di far conoscere sempre nei limiti del possibile, all'altra nave il nome ed il porto d'iscrizione della sua nave, come pure i luoghi donde viene e dove e' diretta ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art17 · fonte del testo