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[1]L'art. 385 del Codice per la marina mercantile e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:

[2]« Art. 385. - Il capitano, il quale omette, quando cio' non esponga a grave pericolo la nave, l'equipaggio, ed i passeggeri, di prestare assistenza alle persone, anche nemiche, trovate in mare in pericolo di vita, e' punito con multa da L. 1.000 a 2000 e puo' inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.

[3]« Alla stessa pena soggiace il capitano, il quale, nel caso di urto della sua con altra neve, omette nelle condizioni suindicate, di prestare assistenza all'altra nave; al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri, e di far conoscere sempre nei limiti del possibile, all'altra nave il nome ed il porto d'iscrizione della sua nave, come pure i luoghi donde viene e dove e' diretta ».

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art17 · fonte del testo