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[1]L'ammontare del compenso o del risarcimento e' fissato per accordo tra le parti o, in mancanza, dall'autorita' giudiziario.

[2]Nel medesime modo sara' determinata la proporzione in cui il compenso o il risarcimento dovra' essere ripartito fra i salvatori.

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art6 · fonte del testo