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[1]Il compenso e' fissato dall'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, prendendo per base:
- a)in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti ed i rischi di responsabilita' ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;
- b)in secondo luogo il valore delle cose salvate.
[2]Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6 comma secondo.
[3]L'autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso per loro colpa necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.
[4]L'autorita' giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformita' del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sara' quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
