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[1]Possono altresi' proporre Candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda. La facolta' di proporre candidati e' riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento e' soggetto a revisione ogni triennio.

[2]Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art4 · fonte del testo