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[1]La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, e' costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

[2]Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

[3]La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

[4]Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

[5]Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

[6]La parita' vale approvazione.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art7 · fonte del testo