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[1]Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 7 sull'Ufficio centrale nazionale.

[2]Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione delle candidature e i documenti valevoli a provarne la regolarita', debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma funzionante da Ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte, verificata la regolarita' delle liste, le ammette alla votazione.

[3]Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

[4]La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

[5]Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

[6]I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione dei numero' dei voti riportati da ciascuna.

[7]A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene e' il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art9 · fonte del testo