Art. 10 — Presidente
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Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma. L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. ((Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo)).
Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 1 gennaio 2006
