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Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma. L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 15 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art10 · fonte su Normattiva