Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 14 — Attribuzioni del consiglio

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Il consiglio di amministrazione:

  • a)delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
  • b)approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto;
  • c)approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;
  • d)provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberando le spese di importo superiore all'1 per cento del bilancio preventivo;
  • e)indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonche' il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
  • f)delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
  • g)adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
  • h)dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
  • i)esprime parere sulle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  • l)propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attivita' delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
  • m)emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attivita' degli ispettori;
  • n)segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attivita' assicurativa. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, puo' essere delegato al presidente. Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art14 · fonte su Normattiva