Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 22 — Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale

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L'ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto dell'Istituto da tenersi presso una universita' degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi. Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall'Istituto per un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo all'anno di svolgimento del corso. I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione. I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente. I docenti sono nominati dal presidente dell'Istituto. Ai partecipanti ai corsi e' conferita, per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo e' determinato con il bando di concorso. La borsa di studio e' corrisposta in rate mensili di pari importo su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso. Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento. A coloro che superano l'esame e' rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito. Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto del personale dell'Istituto. L'ISVAP organizza altresi' corsi periodici per l'aggiornamento professionale del personale direttivo e di concetto dell'Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale e' obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art22 · fonte su Normattiva