Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Art. 21 — Risultanze della gestione
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Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, e' predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010
